L'Associazione
Lo statuto
Prima parte
Art. 1
L’Associazione non ha fine di lucro ed è costituita con lo scopo di favorire la tutela dei diritti civili nei Paesi del terzo e secondo mondo. L’Associazione è senza fini di lucro, è apartitica e apolitica. La sua funzionalità è prevalentemente basata sull’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo in conformità ai principi stabiliti dalla legge quadro sul volontariato 11 Agosto 1991 n° 266 e sue successive modificazioni e integrazioni anche con leggi regionali.
Art. 2
L’Associazione ha la facoltà di poter collaborare con qualsiasi ente nazionale ed internazionale utile per i perseguimento delle proprie finalità secondo le esigenze che verranno ravvedute dal Consiglio di Amministrazione. L’Associazione dovrà usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Art. 3
L’Associazione ha sede legale a Nembro (BG), via Roma n. 45.
Art. 4
L’Associazione sostiene economicamente ed in via esclusiva persone svantaggiate economicamente nel perseguire gli obiettivi di miglioramento dello stato di povertà attraverso progetti di assistenza sociale e tutela dei diritti civili. In particolare sono da comprendersi fra i soggetti svantaggiati le persone che non hanno supporti economici propri né familiari e vivono in condizioni disagiate tali da precludergli di fatto il diritto allo studio e all’assistenza sanitaria in paesi dove l’accesso alla sanità e alla formazione scolastica è a pagamento.
L’Associazione opererà nei seguenti settori:
- beneficenza e solidarietà;
- tutela dei diritti civili; per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale e promozione umana. L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Per realizzare gli scopi elencati al precedente punto.
A tale scopo intende promuovere le attività che riterrà più idonee, tra le quali:
- lavorare assieme alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, e con chiunque si trovi in situazioni di povertà o di emarginazione per contribuire fattivamente all’emancipazione dalla povertà, dall’ignoranza e dall’emarginazione;
- promuovere progetti nel campo dell’assistenza sociale, educativa, socio-saniitaria e dello sviluppo psicofisico di minori e adulti, con particolare favore per coloro che vivono in paesi o aree di svantaggio sociale ed economico, aventi lo scopo di eliminare ogni forma di povertà e di sottosviluppo;
- stabilire rapporti di costante collaborazione con le autorità e con qualunque organismo pubblico o privato ritenga opportuno, per esaminare e realizzare iniziative relative e miranti allo sviluppo dei popoli e degli individui;
- promuovere, sostenere attività con altri enti o gruppi aventi scopi analoghi o comunque connessi a quelli dell’associazione, sia in Italia che all’estero;
- collaborare con enti pubblici e privati italiani ed esteri e con strutture statali, con la possibilità di ricevere contributi di qualsiasi natura;
- divenire socio di enti, società ed altre Onlus aventi finalità similari e sinergiche con la propria;
- promuovere, sostenere corsi ed attività di formazione professionale e tecnica sia in Italia che all’estero;
- promuovere, sostenere manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, manifestazioni e attività sportive e di spettacolo;
- promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative dell’Associazione;
- curare pubblicazioni per illustrare, informare e formare tutti coloro che, oltre i soci, desiderano approfondire il rapporto con l’Associazione e le sue attività.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 460/97 si da atto che è vietato svolgere attività diversa da quella dichiarata nell’iscrizione all’anagrafe regionale delle ONLUS o diversa da quella statutaria fondata sulla beneficenza a favore del sostegno per l’istruzione di studenti economicamente svantaggiati.
Art. 5
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori dei conti (qualora il Consiglio di Amministrazione ravvisi l’opportunità di istituirlo).
Dei soci
Art. 6
L’Associazione comprende tre categorie di soci:
- Soci Simpatizzante;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari.
Art. 7
Diviene «Socio Simpatizzante» il richiedente maggiorenne, che è ammesso dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alla vita associativa in qualità come sostenitore dei progetti dell’Associazione pur non intervenendo di persona nella realizzazione.
Art. 8
Diviene «Socio Ordinario» il richiedente maggiorenne, che è ammesso dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alla vita associativa. La richiesta del socio minorenne deve essere effettuata dal genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 9
Diviene «Socio Sostenitore» chiunque abbia economicamente o con il lavoro sostenuto particolarmente l’Associazione e le sue finalità. La richiesta del socio minorenne deve essere effettuata dal genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 10
Il titolo di «Socio Onorario» può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione a chiunque abbia reso particolari servigi di alto livello morale e/o materiale all’Associazione.
Art. 11
Ciascun Socio deve corrispondere alla cassa sociale anticipatamente e periodicamente la tassa di ammissione, decisa nell’ammontare e nella periodicità dal Consiglio di Amministrazione. Sono esenti dal pagamento obbligatorio della tassa sociale i Soci Onorari.
Art. 12
I soci hanno diritto di:
- Partecipare alle assemblee con voto deliberativo.
- Frequentare i locali sociali nelle ore e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- Essere eletti alle cariche sociali.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; inoltre non è in alcun modo rivalutabile.
Art. 13
Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l’eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio di Amministrazione. Deve altresì impegnarsi a versare la tassa di ammissione e la quota mensile (o annuale) di cui all’art. 11, del presente Statuto.
Art. 14
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità (3 mesi) verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, l’indegnità sarà sancita dall’Assemblea dei Soci. La mancata richiesta di rinnovo fa perdere la qualifica di Socio (tranne per i Soci Onorari). È espressamente vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Dell'assemblea dei soci
Art. 15
L’Assemblea dei Soci si compone di tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote sociali. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno non oltre il 30 aprile. Può essere in oltre convocata straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio ne riconosca la necessità o ne facciano motivata domanda un terzo dei soci.
Art. 16
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione tramite comunicazione ai soci tramite lettera raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento. La convocazione ai soci dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima riunione. In Assemblea Straordinaria il termine di preavviso è ridotto a dieci giorni. L’avviso può contenere sia la data della prima convocazione che della seconda. La seconda convocazione deve essere almeno un’ora dopo la prima convocazione, e non oltre una settimana dalla prima.
Art. 17
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando intervengono almeno due terzi dei soci in regola con le quote sociali ed eventuali contributi sociali. L’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono considerate valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In sede straordinaria invece si necessiterà del voto favorevole dei due terzi dei soci in sede di prima convocazione, mentre basterà il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti in seconda convocazione.
Art. 18
All’atto della sua costituzione l’Assemblea nomina un Presidente. La carica del segretario e scrutinatore dell’Assemblea costituita è affidata al Tesoriere dell’Associazione. In sua mancanza verrà nominato dall’Assemblea un sostituto per gli stessi incarichi. Il diritto di voto si esercita per alzata di mano. Ogni socio può rappresentare soltanto un altro socio, sempre che la delega sia stata redatta per iscritto e sottoscritta.
Art. 19
L’Assemblea Ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:
- discutere e approvare il rendiconto annuale dell’esercizio precedente, nonché l’eventuale programma economico e finanziario del nuovo esercizio;
- eleggere gli organi sociali secondo le modalità secondo lo Statuto;
- decidere sui ricorsi proposti dai soci;
- può redigere un regolamento interno per disciplinare meglio il funzionamento dell’associazione;
- decidere sui casi di radiazione per indegnità di un socio.
Art. 20
L’Assemblea Straordinaria dei soci ha i seguenti compiti:
- decidere su eventuali modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
- decidere su ogni altra materia a carattere straordinario;
- decidere sui casi di radiazione di un amministratore che si sia reso colpevole di atti indegni o dolosamente posti in essere in danno all’Associazione.
Art. 21
Nel caso in cui debbano essere prese decisioni riservate in parte all’Assemblea Ordinaria ed in parte all’Assemblea Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione potrà indire nello stesso giorno, nello stesso luogo ed alla stessa ora, entrambe le assemblee.
Art. 22
Di ogni Assemblea deve essere redatto a cura del Tesoriere, nel suo apposito libro, il relativo verbale, che verrà altresì sottoscritto dal Presidente.
Del patrimonio
Art. 23
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che possiede e che perverranno ad essa a qualsiasi titolo nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone, sempre che tali cespiti e disponibilità mobiliari siano espressamente destinati ad incrementare il Patrimonio in ordine al raggiungimento di fini istituzionali. L’Associazione si riserva comunque di seguire sempre la normativa vigente in tema di composizione del Patrimonio, nonché di acquisizione e cessione di beni sociali.
Art. 24
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione dispone delle quote associative, oblazioni, contributi, sovvenzioni, elargizioni, legati ad eredità pervenuti specificatamente per potenziare l’Associazione, le iniziative e sostenerne le strutture operative da parte di persone fisiche o giuridiche. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura nazionale e internazionale. È fatto obbligo all’Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 25
Ogni esercizio avrà durata 12 mesi ed avrà chiusura il 31 dicembre. Entro il 30 aprile dell’esercizio successivo l’Assemblea dei soci dovrà approvare il rendiconto consuntivo preventivamente redatto in forma di progetto dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 26
L’amministrazione contabile dell’Associazione è affidato al Tesoriere secondo le decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei Soci.
Art. 27
Il Presidente ha facoltà di controllo sui conti dell’Associazione, nonché sui libri sociali.
Art. 28
L’Associazione dispone di un fondo cassa necessario a far fronte alle spese sociali. Ogni intervento di carattere ordinario e straordinario sulla cassa sociale è rimesso al Presidente quale rappresentante legale dell’Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente (gli interventi straordinari sulla cassa sociale effettuati dal Vice Presidente dovranno avere carattere d’urgenza, e dovranno essere poi ratificati dal Consiglio di Amministrazione).
Del consiglio di amministrazione
Art. 29
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di sette membri, eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci. Qualora venissero a mancare uno o più amministratori, prima della conclusione del mandato, i restanti membri del Consiglio dovranno:
- convocare l’Assemblea dei Soci entro trenta giorni, se il numero degli amministratori dimissionari costituisce la maggioranza del Consiglio. Nel caso non avvenga tale convocazione, e nel caso sia stato istituito un Collegio dei Revisori, spetta al Presidente del Collegio dei revisori il compito di convocare l’Assemblea dei Soci;
- decidere se procedere a cooptazione, nominando i nuovi amministratori, se il numero degli amministratori ancora in carica costituisce la maggioranza del Consiglio. Qualora si decidesse di cooptare, i nuovi membri del Consiglio dovranno essere ratificati dall’Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile. Se non si procedesse a cooptazione, rimarrebbero in carica i soli amministratori rimasti, sempreché siano in maggioranza e in numero superiore o uguale a tre.
Art. 30
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno ed, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri in carica.Esso viene convocato, presso la sede o altro luogo da designarsi purché in Italia, dal Presidente almeno quindici giorni prima a mezzo raccomandata o avviso esposto nei locali sociali; in casi di urgenza o necessità è convocato mezzo fax o telex con preavviso di otto giorni. Esso delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto contemplato dal presente Statuto in tema di modifiche statutarie e di scioglimento. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e da un segretario che per ogni adunanza è designato dal Presidente medesimo.
Art. 31
Il Consiglio di Amministrazione:
- provvede all’amministrazione sociale e alla disciplina interna dell’Associazione;
- stabilisce le norme dell’attività sociale;
- può aprire sedi secondarie e filiali in Italia e all’estero;
- nomina al suo interno un Tesoriere responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione;
- delibera sull’ammissione, sulla sospensione e sull’esclusione dei soci a norma dell’art. 14 dello Statuto;
- compila il progetto di rendiconto;
- stabilire le tasse di iscrizione e le quote di associazione dovute dai soci;
- delibera su ogni altra materia non riservata all’Assemblea;
- si occupa di comunicare ai soci la data dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
Del Presidente
Art. 32
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 33
Il Presidente:
- è il solo ad avere la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con firma singola, comprese le operazioni che potranno essere poste in essere con gli istituti di credito, le assicurazioni, i singoli professionisti, e ogni altro organismo dotato o meno di personalità giuridica.
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e da attuazione alle deliberazione del medesimo;
- adotta in caso di assoluta urgenza i provvedimenti inderogabili sottoponendoli al Consiglio per la ratifica entro novanta giorni dall’adozione del provvedimento ed in ogni caso non oltre la seduta immediatamente successiva.
Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. In caso di sua assenza, o di impedimento, le sue funzioni verranno esercitate dal Vice-Presidente. Il Presidente può comunque in ogni momento delegare, o richiedere la firma congiunta del Vice-Presidente e di qualsiasi altro amministratore, per le operazioni con gli istituti di credito e le assicurazioni.
Del collegio dei revisori dei conti
Art. 34
Il Collegio dei revisori dei conti, se istituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi due subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
Art. 35
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Il collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 36
I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea, del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno parere sui rendiconti. I controlli dovranno essere effettuati almeno tre volte per ogni esercizio.
Delle modifiche statutarie
Art. 37
L’Atto Costitutivo o lo Statuto vengono modificati in sede d’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei due terzi degli amministratori, e dei due terzi dei soci dell’Associazione in sede di prima convocazione, o dei due terzi dei soci presenti in sede di seconda convocazione.
Della durata e scioglimento dell'associazione
Art. 38
L’Associazione ha durata illimitata; solo una decisione dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione potrebbe causare lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 39
Lo scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall’Assemblea dei Soci, unito alla determinazione del Patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione è obbligata a devolvere il patrimonio dell’organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 40
Per quanto non disposto dal presente Statuto, l’Associazione si riserva di applicare la legislazione nazionale, locale e comunitaria in vigore in quel momento.
Bilanci sociali
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